L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario garantisce all’erede di conoscere i debiti e i crediti compresi nell’eredità; così da non compromettere il proprio patrimonio qualora vi siano debiti rilevanti nel lascito. Con questo atto, infatti, l’erede dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

Documenti necessari

Al notaio o al cancelliere incaricato, bisogna consegnare i seguenti documenti:

  • Certificato di morte
  • Certificato di residenza storico del defunto (rilasciato dall’ufficio anagrafe)
  • Documenti d’identità dell’erede e del defunto

Sarà necessario poi provvedere al pagamento dei diritti di segreteria e portare con sé una o più marche da bollo.

Iter

Per dar inizio a questa disciplina è necessario recarsi presso un notaio o un cancelliere del Tribunale del territorio ove si è aperta la successione. Qui l’erede dovrà erigere una dichiarazione scritta in cui si esprime la volontà di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

In seguito il cancelliere del Tribunale dovrà inserirla nel registro delle successioni e provvedere alla sua trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione.

Come ultimo passaggio vi è la redazione dell’inventario, entro un mese dalla data della dichiarazione.

Effetti dell’accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione con il beneficio d’inventario comporta che si ereditino tutti i crediti e i debiti del defunto e che si possa riscuotere tutti i crediti, tuttavia non si è tenuti a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto. 

 In questo modo si evita di ricevere un’eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l’utilizzo del patrimonio del defunto e non anche con quello dell’erede.

Come ultimo passaggio vi è la redazione dell’inventario, entro un mese dalla data della dichiarazione.

Chi può accettare con beneficio d’inventario

Ogni erede può accettare un’eredità con beneficio di inventario.

In particolare sono obbligate le persone giuridiche, gli invalidi o i minori.

Accettazione dell’eredità

Gli eredi di un defunto in linea retta non necessitano obbligatoriamente di un atto di accettazione, mentre per chi non è legato acquista l’eredità attraverso un atto di accettazione.

Il soggetto interessato acquisisce il diritto all’eredità a decorrere dal giorno dell’apertura della successione.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte.

Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:

  • Accettazione espressa

    Effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata in cui dichiara – appunto, espressamente – di accettare l’eredità.

  • Accettazione tacita

    E’ effettuata attraverso azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede; che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità. (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria oppure il prelievo dai conti correnti)

  • Accettazione pura e semplice

    E’ un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;

  • Accettazione con beneficio d’inventario

    E’ una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. (Per approfondire clicca qui)

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