Le ceneri dopo la cremazione si possono tenere in casa
Per quanto riguarda l’affido delle ceneri, le ceneri dopo la cremazione si possono tenere in casa.
Tuttavia, è essenziale seguire le regole stabilite dalle autorità comunali per assicurare che la conservazione delle ceneri sia effettuata nel rispetto delle normative vigenti.
Le ceneri dopo la cremazione si possono tenere in casa; bisogna però essere rispettosi delle regole comunali a cui sottostà l’affido.
Essendo molte le regole che si riferiscono alla cremazione e all’affido delle ceneri, è bene saper scegliere un’Impresa funebre preparata e capace di illustrare le regole necessarie e le nozioni da conoscere a chi decide di conservare le ceneri in casa.
Vuoi sapere quali sono le regole per l’affido delle ceneri? Chiamaci al 3450316053
L’Autorizzazione e le Regole per l’Affido delle Ceneri
Innanzitutto, bisogna considerare che l’affido delle ceneri è stabilito da un decreto comunale in cui viene nominato responsabile del vaso un singolo individuo presso la propria abitazione. L’autorizzazione all’affido delle ceneri viene rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario che i parenti più prossimi al defunto presentino una domanda scritta attraverso l’Impresa di pompe funebri.
Saremo noi delle Onoranze funebri Sacro Cuore a riportare i dati anagrafici del defunto e la volontà espressa dello stesso riguardo alla cremazione e alla conservazione delle ceneri.
Conservazione e Controlli
Le ceneri dopo la cremazione si possono tenere in casa, ma devono essere conservate in un luogo sicuro al riparo da eventuali danni o manomissioni.
L’affidatario dell’urna non potrà, quindi, per alcuna ragione scindere i sigilli apposti al momento della consegna sul vaso, né tanto meno frazionare il contenuto.
I vigili del territorio sono autorizzati, per tutto il tempo in cui è attivo l’affidamento delle ceneri, a poter verificare il corretto mantenimento dell’urna e l’effettiva conservazione delle ceneri presso il luogo indicato sui documenti; presentandosi presso il domicilio indicato e chiedendo di visionare l’urna e i documenti rilasciati al momento della consegna da parte del Tempio Crematorio.
L’affidatario dell’urna non potrà, quindi, per alcuna ragione scindere i sigilli apposti al momento della consegna sul vaso, né tanto meno frazionare il contenuto. Nel caso ciò avvenisse potrebbe incorrere in sanzioni oltre che pecuniarie anche penali, in quanto si potrebbe parlare di vilipendio di cadavere.
Per vilipendio di cadavere si intende nel diritto penale italiano, il reato previsto dall’art. 410 del Codice penale, che punisce chi oltraggia un cadavere o le sue ceneri o commette su di essi atti osceni, brutali o violenti, come la mutilazione e la deturpazione
Le ceneri contenute all’interno vengono infatti considerate un pezzo unico inscindibile.
Chi rilascia l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri?
L’autorizzazione all’affido delle ceneri viene rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile del comune di decesso.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario che i parenti più prossimi al defunto presentino una domanda scritta attraverso l’Impresa di onoranze funebri.
Ci occupiamo noi di fornire i modelli di domanda necessari, in cui si riportano le volontà del defunto e i dati della persona che conserverà le ceneri presso il proprio domicilio.
In caso di più parenti di grado più prossimo, tutti devono essere d’accordo sull’affido delle ceneri alla persona scelta. In caso di volontà contraria da parte di uno di essi, l’affido delle ceneri non è possibile.
Come abbiamo visto in altri articoli, la cremazione, l’affido o la dispersione delle ceneri devono essere una volontà della persona deceduta; dichiarata verbalmente ai parenti più prossimi (per questo motivo devono essere tutti d’accordo); oppure lasciata scritta presso la Società di Cremazione o attraverso un testamento.
Cosa comporta l’affidamento?
In caso di affidamento personale dell’urna, come abbiamo visto poco fa, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico e quelle del defunto medesimo.
Il Comune, mediante la Polizia Municipale, può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione.
Dove devono essere conservate le ceneri date in affido?
Le ceneri del defunto devono essere custodite presso la residenza dell’affidatario. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
In caso non fosse indicata questa variazione di residenza delle ceneri, si potrebbe incorrere in sanzioni pecuniarie e penali da parte degli enti preposti.
Tutti gli spostamenti dell’urna devono quindi essere registrati dal comune che ne ha rilasciato autorizzazione.
L’affidatario può cedere l’urna a una terza persona?
No, assolutamente. L’affidatario non può cedere neppur temporaneamente le ceneri ad altri, in quanto individuato dal defunto come unica persona designata alla conservazione delle sue ceneri.
Cedendo le ceneri a terzi violerebbe oltre che la legge, anche le volontà del defunto.
Posso decidere di non tenere più le ceneri a casa?
Sì. L’affidatario può rinunciare alla custodia delle ceneri per cause di primaria importanza come la malattia, questioni lavorative oppure morte.
Le ceneri saranno quindi destinate alla tumulazione all’interno di un cimitero: in una celletta, in un loculo oppure all’interno di una tomba di famiglia. Questa seconda sepoltura viene decisa dai familiari di grado più prossimo, secondo le disponibilità e tenendo sempre presenti le volontà del defunto, ove possibile.
Cosa succede alle ceneri dopo la morte dell’affidatario?
Dopo la morte dell’affidatario, le ceneri devono essere restituite alla competente autorità comunale per la conservazione all’interno del cimitero, oppure passate in eredità a un avente titolo dell’affidatario storico.
Cosa fare se si trova un’urna?
In alcuni casi può capitare di trovare all’interno di un’abitazione, a seguito di un trasloco un’urna che poteva essere appartenuta alla persona che abitava prima nell’abitazione. In questo caso l’urna andrà portata al Cimitero, ove verrà conservata in camera deposito. Durante questo periodo, gli addetti comunali proveranno a rintracciare i familiari del defunto, per stabilire se interessati a continuare l’affido delle ceneri presso un loro domicilio, oppure se disinteressati all’affido delle ceneri.
L’urna con le ceneri può essere trasportata all’estero?
Sì. In tal caso, è necessario presentare apposita domanda in carta bollata all’Ufficio di Stato civile o di Polizia mortuaria del Comune di decesso. La domanda, corredata dal verbale di avvenuta cremazione e dal nulla osta del Consolato straniero in Italia (solo nei casi in cui il paese di destinazione non aderisca alla Convenzione di Berlino), consente di ottenere il Passaporto mortuario che dovrà accompagnare l’urna durante il trasporto.
Conclusione
In sintesi, le ceneri dopo la cremazione si possono tenere in casa, a condizione che si seguano tutte le normative e le procedure indicate dalle autorità competenti. È importante rivolgersi a un’Impresa funebre affidabile per garantire che tutte le operazioni siano svolte nel pieno rispetto delle volontà espresse del defunto e delle leggi vigenti.
Vedi Trasporto Ceneri all’estero per approfondire