Di seguito cercheremo brevemente di spiegare a chi spetta la pensione di reversibilità e i ratei di tredicesima del caro estinto, oltre che alla modalità per richiederli. 

Nei giorni seguenti alla celebrazione delle esequie saranno molte le pratiche burocratiche da affrontare.

Per aiutarvi, forniamo un servizio gratuito di richiesta della reversibilità e dei ratei che spettano agli eredi. 

Noi dell’Impresa funebre Sacro Cuore attraverso la collaborazione con un Patronato a Torino, vi forniamo ogni informazione inerente le pratiche pensionistiche e vi aiutiamo a gestirle in modo semplice ed efficace; senza lasciare indietro dei crediti che spetterebbero a voi in qualità di eredi. 

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

La pensione di reversibilità (pensione ai superstiti) è la percentuale di pensione che spetta agli eredi più prossimi in percentuali diverse a seguito del decesso del congiunto.

Per richiedere la pensione di reversibilità tramite Patronato avremo bisogno di:

– carta d’identità e codice fiscale dell’erede richiedente e del defunto

– stato civile dell’erede richiedente e variazione stato civile del defunto

– redditi del richiedente erede e del defunto

– iban o sportello in cui si desidera ritirare la prestazione

– certificato di morte

– recapito del richiedente erede.

La pensione di reversibilità può essere richiesta dai parenti più prossimi e sarà erogata in percentuali diverse sulla base di  determinati requisiti.

Di norma è il coniuge a richiederla in quanto parente di primo grado, ma in mancanza del coniuge possono farne domanda anche i figli, i genitori se non ci sono i figli, i fratelli e le sorelle se non ci sono i genitori.

La percentuale di erogazione della pensione di reversibilità è la seguente:

  • 60% al coniuge
  • 80% al coniuge con un figlio
  • 100% al coniuge con 2 o più figli
  • 70% al figlio, se manca il coniuge
  • 80% a più figli, se manca il coniuge
  • 15% al genitore, se mancano coniuge e figli, se hanno più di 65 anni, se non percepiscono pensione e se sono a carico del defunto
  • 15% a fratelli e sorelle, se mancano coniuge, figli e genitori, se sono inabili al lavoro, se non percepiscono pensione e se sono a carico del defunto

Riduzione pensione di reversibilità

La misura della quota di reversibilità viene determinata secondo le percentuali appena descritte, ma a decorrere dal 1 settembre 1995 è anche influenzata dal reddito del superstite. 

Nel caso in cui il coniuge superstite (o chi per lui) con diritto alla pensione di reversibilità, ha un lavoro dipendente o autonomo, il reddito da lavoro può incidere sull’importo della reversibilità.

Questa incidenza si misura in percentuali, ma prima di vederle in dettaglio è bene specificare cos’è il trattamento minimo Inps del Fondo pensioni. 

Questo “trattamento” fa riferimento più semplicemente alla pensione minima ed è disciplinato dalla L. n. 638/1983, più precisamente dall’art. 6.

Con la pensione minima lo Stato cerca di garantire al pensionato un assegno sufficiente a vivere una vita dignitosa, nonostante i contributi lavorativi versati non siano sufficienti. 

Per il 2021, in base agli aggiornamenti prima citati, il trattamento minimo Inps è passato dai 515,07 euro del 2020 agli attuali 515,18.

Per il limite reddituale derivante da questo trattamento minimo si moltiplica 515,18 per 13 mensilità e quindi per il 2021 la soglia è pari a 6.697,34 euro.

Vediamo ora più precisamente le percentuali di influenza del reddito sulla pensione di reversibilità: 

  • riduzione del 25%

Se il reddito annuo ricavato dall’attività lavorativa del superstite  è superiore a tre volte il trattamento del minimo INPS ma è comunque inferiore alle quattro volte;

In pratica se lo stipendio percepito da un lavoratore è tra i 1.546 ed i 2.060 euro al mese lordi, la pensione di reversibilità viene decurtata del 25%.

  • riduzione del 40%

Se il reddito annuo ricavato dall’attività lavorativa del superstite  è superiore a quattro volte il trattamento del minimo INPS ma è comunque inferiore alle cinque volte;

In pratica se lo stipendio percepito da un lavoratore è tra i 2.060 ed i 2.576 euro al mese lordi, la pensione di reversibilità viene decurtata del 40%.

  • riduzione del 50%

Se il reddito annuo ricavato dall’attività lavorativa del superstite  è superiore a cinque volte il trattamento del minimo INPS;

In pratica, se lo stipendio percepito da un lavoratore è oltre i 2.576 euro al mese lordi, la pensione di reversibilità viene decurtata del 50%.

Reversibilità a coniugi separati

A livello anagrafico una coppia di coniugi separati legalmente, risulta di fatto ancora sposata. Per questo motivo il coniuge superstite separato ha diritto alla pensione di reversibilità. 

La quota di pensione che potrà percepire il coniuge separato equivale, quindi, alla quota di un coniuge.

La percentuale che verrà corrisposta sarà pari al 60%, a meno che non vi siano un figlio. In questo caso la percentuale sale all’80%, mentre in presenza di due o più figli al 100%. 

Tuttavia, se il coniuge superstite è beneficiario anche di altri redditi la pensione di reversibilità viene diminuita come segue:

  • del 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima;
  • del 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima;
  • del 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima.

Reversibilità a coniugi divorziati

Come abbiamo visto precedentemente in caso di decesso di uno tra i due coniugi separati legalmente, al coniuge superstite spetterebbe la pensione di reversibilità.

Nel caso in cui però i due ex coniugi fossero divorziati, allora il coniuge superstite potrebbe richiedere la pensione di reversibilità in percentuale solo se ricorrono tre presupposti:

  • il coniuge superstite doveva percepire l’assegno di divorzio dal defunto;
  • non deve aver contratto nuove nozze;
  • l’anzianità contributiva da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. In caso in cui il divorzio fosse avvenuto quando il coniuge era ancora inoccupato, allora non spetterebbe la pensione di reversibilità.

 La divisione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge

L’ex coniuge ha diritto all’integrale pensione di reversibilità solo se il defunto non si era risposato, anche nel caso in cui questo avesse intrapreso una sola convivenza di fatto. Invece, se l’ex coniuge era convolato a nuove nozze, la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite.

La ripartizione delle quote viene fatta dal tribunale in considerazione della durata dei rispettivi dei matrimoni e delle condizioni reddituali ed economiche dei superstiti.

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RATEI DI TREDICESIMA

I ratei di tredicesima maturati e non riscossi sono la percentuale di tredicesima della pensione maturata fino alla data del decesso che spetta agli eredi più prossimi oppure agli eredi di un lavoratore pubblico.

Quando viene richiesta la pensione di reversibilità per il coniuge o il parente superstite, in automatico viene richiesta anche la liquidazione dei ratei di tredicesima. Nel caso in cui non vi fosse diritto alla pensione di reversibilità però, va presentata una domanda separata. 

Per richiederla tramite Patronato avremo bisogno di:

– carta d’identità e codice fiscale di tutti gli eredi richiedenti e del defunto e relativo grado di parentela

– stato civile dell’erede richiedente ed eventuale codice fiscale del coniuge

– data di variazione stato civile del defunto

– iban o sportello in cui si desidera ritirare la prestazione

– certificato di morte

– eventuale testamento

– recapito del richiedente erede.

 

Come si calcola il rateo di tredicesima  spettante?

Ogni mensilità che inizia accumula un rateo di tredicesima nel cassetto pensionistico dell’anziano. L’insieme dei ratei annuali vengono poi liquidati in unica soluzione alla fine dell’anno al pensionato sotto forma di tredicesima. 

Nel caso di decesso nei mesi prima di dicembre, come abbiamo visto sarà la famiglia avente diritto a richiederne la liquidazione anticipata sul conto degli eredi. 

Molto importante però, è comprendere come calcolare la somma che deve essere pagata agli aventi diritto.

Nel caso di liquidazione della tredicesima, il caso più comune, è sufficiente prendere il valore della tredicesima e si dividerlo per 12: in questo modo si ottiene il rateo cui si ha diritto mese per mese.

Si calcola quindi il numero dei mesi in cui il pensionato è rimasto in vita e poi si moltiplica il valore mensile per il numero dei mesi ottenendo la somma che deve essere corrisposta.

In pratica, se un pensionato è deceduto il 15 Aprile e percepiva una tredicesima di 1.100 euro è sufficiente dividere il valore per 12  poi moltiplicarlo per 4 (mesi vissuti).

Il rateo sarà pari a 366,67 euro.

 

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